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Nazione Futura Rivista

L’ordine giudiziario nell’Italia liberale era regolato dalla legge del 1865; la riforma di Giuseppe Zanardelli del 1889 ritorna sulla materia, dettagliandola ulteriormente.

Veniva sancito il principio della distinzione fra pubblico ministero e giudice: essi avevano carriere parallele e distinte.

Si poteva transitare da una carriera all’altra, ma le condizioni di questo passaggio non erano semplici da conseguire.

Il giudice era in una posizione sovraordinata rispetto al pubblico ministero: si parlava all’epoca di alta magistratura (i giudici) e di bassa magistratura (i pubblici ministeri e i giudici onorari).

Fu il fascismo a sancire l’unità delle carriere di pubblico ministero e di giudice: la direttiva di Dino Grandi del 1941 stabiliva che la magistratura aveva un ruolo unico, con il pubblico ministero e il giudice che ne fanno parte.

L’intera magistratura era sottoposta al potere gerarchico del Ministero di Grazia e Giustizia e non esisteva la separazione delle carriere.

Grandi procedeva all’unificazione delle due funzioni di giudice e pubblico ministero perché era ritenuta più compatibile con la visione dello Stato fascista, dove la distinzione tra chi accusa e chi giudica era meno netta.

Questo era un tratto caratteristico che accomunava il fascismo all’esperienza dei regimi totalitari contemporanei.

I magistrati rispondevano delle loro azioni al governo e non avevano un autonomo organo di autogoverno.

L’indipendenza della magistratura era inesistente, il governo esercitava un controllo totale su di essa.

Questo impianto non cambiò con la caduta del fascismo. Il Ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti non abolì la direttiva Grandi del 1941 e mantenne il ruolo unico della magistratura e l’unificazione della due funzioni.

Nella Costituzione del 1948 il ruolo unico di pubblico ministero e di giudice venne visto come una difesa contro il potere del governo.

Analoga funzione aveva il Consiglio Superiore della Magistratura, di tutela dell’autonomia della magistratura.

La domanda che ci dobbiamo porre nel 2026: esiste ancora un pericolo del genere dopo più di 80 anni di democrazia parlamentare? Si tratta invece di dare piena attuazione all’art. 111 della Costituzione, quello del giusto processo e della effettiva terzietà del giudice.

La riforma da approvare con il referendum non mette assolutamente in discussione il ruolo unico di pubblico ministero e di giudice e la comune appartenenza alla magistratura. Entrambe le figure appartengono all’ordinamento giudiziario.

Vengono però separate le due carriere: la scelta compiuta dal Governo Meloni è quindi in totale discontinuità con la direttiva di Dino Grandi.

Si esalta infatti la centralità del giudice, che ha una autonomia ancora più rafforzata: la funzione giudicante acquista autorevolezza a garanzia dell’imputato.

Il pubblico ministero fa parte dell’ordinamento giudiziario e ciò impedisce in tutti i modi che esso possa essere sottoposto al controllo del governo: esso ha un suo organo di autogoverno e questo fa sì che la sua funzione sia pienamente tutelata.

Il pubblico ministero viene in questa maniera riscattato da una visione puramente “poliziesca”, vale a dire di colui che guida le indagini: deve invece preoccuparsi di motivare i suoi provvedimenti davanti al giudice terzo.

Alcune considerazioni su quello che ho esposto.

La prima riguarda il sorteggio.

Nell’università italiana oggi i concorsi sono caratterizzati dai sorteggi: a partire dal 2010 si è passati dalla elezione dei componenti delle commissioni di concorso al sorteggio dei commissari. Nessuno si è scandalizzato fra i professori universitari riguardo al sorteggio.

La seconda riguarda l’esperienza costituzionale della Germania. La Legge Fondamentale Tedesca si occupa esclusivamente delle prerogative del giudice ed esalta la funzione giudicante.

Il pubblico ministero è un organo amministrativo che dipende dal Ministero di Giustizia, ma non ha nessuna dignità costituzionale.

Quindi la situazione tedesca è molto diversa da quella italiana.

La terza riguarda il principio di “check and balance” esposto da Montesquieu nell’Esprit des Lois del 1738 e contenuto nella Costituzione degli Stati Uniti d’America del 1787.

La libertà si basa sul controllo reciproco dei poteri e sul bilanciamento di essi.

La riforma approvata dal Governo Meloni e sottoposta al referendum mira al bilanciamento dei poteri fra pubblico ministero e giudice e al reciproco controllo. Credo che in questo punto risieda la radice del liberalismo moderno.

La quarta riguarda ciò che affermava Bismarck: “La politica è l’arte del possibile”.

La riforma è minima, tocca pochissimo l’impianto costituzionale, ma ha il merito di avviare un cammino per permettere all’Italia di adeguarsi ai canoni del liberalismo moderno. Il Governo Meloni non fa altro che collegarsi alla tradizione liberale, quella che ha unificato l’Italia nel 1861 e l’ha governata fino al 1922.